Amministrazione Trasparente
Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ;
le sezioni, le sottosezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge, ma numerose voci non sono presenti nella scuola (es. quelle che riguardavano le PA territoriali come Province e Comuni, ma che non trovano corrispondenti nella Pubblica Istruzione).
Sottosezioni di Primo livello
- Incarichi amministrativi di vertice: voce non prevista nella scuola, non esistono "incarichi" ma "ruoli dirigenziali", vedasi Dirigente Scolastico
- Dirigenti
- Dotazione organica - si rimanda al sito del MIUR che sostiene gli oneri per l' organico relativo al personale a T.I.
- Personale non a tempo indeterminato - per le nomine di competenza del Liceo Lucrezia della Valle si rinvia all ' Albo pretorio
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva (Contratto Nazionale)
- Contrattazione integrativa
- OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) per ora non è previsto nella scuola
L'istituto non pubblica bandi di concorso (voce non prevista nella scuola).
- Piano della Performance
- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi - attualmente non previsto per la scuola
- Dati relativi ai premi - attualmente non previsto per la scuola
- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica
- Dati aggregati attività amministrativa
- Tipologie di procedimento
- Monitoraggio tempi procedimentali (con scadenze di procedimenti e adempimenti)
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
Bandi di gara
- Gli atti in fase di pubblicazione sono reperibili in ALBO PRETORIO - Bandi e gare
- Gli atti con data di fine pubblicazione scaduta sono reperibili in ALBO STORICO - Bandi e gare
Contratti e Convenzioni
- Gli atti in fase di pubblicazione sono reperibili in ALBO PRETORIO- Contratti e convenzioni
- Gli atti con data di fine pubblicazione scaduta sono reperibili in ALBO STORICO - Contratti e convenzioni
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
- Criteri e modalità
- Atti di concessione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
- Patrimonio immobiliare
- Canoni di locazione o affitto
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.
Il Liceo Lucrezia della Valle NON ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.
Il Liceo Lucrezia della Valle NON ha recepito rilievi della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
- Carta dei servizi e standard di qualità ( si rimanda al POF )
- Costi contabilizzati - si è in attesa degli strumenti forniti dal MIUR
- Tempi medi di erogazione dei servizi - L'istituto rispetta i tempi previsti dalla normativa (Legge 241/1990)
- Liste di attesa: non previste e non necessarie per i servizi erogati dall'istituto
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La scuola non è proprietaria degli edifici in cui ha sede e non appalta opere pubbliche: il proprietario e manutentore delle strutture è la Provincia di Cosenza
La scuola non opera in tale ambito.
Proprietario e manutentore dell' Istituto in cui ha sede il Liceo Lucrezia della Valle è la Provincia di Cosenza ed essa si occupa di tutti gli obblighi di natura ambientale.
La scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di ciascun edificio reperibile in allegato.
Il Liceo Lucrezia della Valle non opera in tale ambito.
Il Liceo Lucrezia della Valle non opera in tale ambito.
- Archivio dell'Albo
- Archivio delle Circolari
- Archivio dei Piani dell'Offerta Formativa (POF), equivalenti per le scuole alla Carta dei Servizi
- Archivio News
- Archivio Fornitori